Art. 2.
(Delega al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza).

      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita in via ordinaria le funzioni di cui all'articolo 1 mediante delega a un Sottosegretario di Stato che assume il titolo di Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza. Il Vice Ministro è nominato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
      2. Non sono delegabili al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza le funzioni che la presente legge attribuisce in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri e, in particolare, quelle in tema di alta vigilanza sui criteri di classificazione e in tema di segreto di Stato.
      3. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza sulle modalità di esercizio delle funzioni a questi delegate e, fermo restando il potere di direttiva, può in qualsiasi momento assumere l'esercizio diretto di tutte o di alcune di esse nonché, sentito il Consiglio dei ministri, revocare la delega al Vice Ministro.